K metro 0 – Bruxelles – A giugno scorso è stata approvata dal Parlamento europeo, la direttiva UE 2024/1712, che modifica, ma non sostituisce, la direttiva 2011/36 in tema di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani, e di protezione delle vittime. Il testo è entrato in vigore il 14 luglio scorso, e a decorrere
K metro 0 – Bruxelles – A giugno scorso è stata approvata dal Parlamento europeo, la direttiva UE 2024/1712, che modifica, ma non sostituisce, la direttiva 2011/36 in tema di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani, e di protezione delle vittime. Il testo è entrato in vigore il 14 luglio scorso, e a decorrere da tale data gli Stati membri hanno due anni di tempo per il suo recepimento all’interno del diritto nazionale, e per l’emanazione di alcune indispensabili norme integrative.
Il tema è complesso e multiforme, in sostanza la nuova direttiva riepiloga le principali emergenze affrontate, negli ultimi anni, da governi e istituzioni sovranazionali, ed elenca una serie di punti chiave su cui gli Stati dell’Unione Europea dovranno intervenire per adeguare le varie normative nazionali integrando, al tempo stesso, la normativa comunitaria. La direttiva 2024/1712, poi, introduce specifiche misure preventive e repressive dei vari tipi di reati connessi al traffico e allo sfruttamento degli esseri umani, e più in generale, misure volte ad affrontare i tanti problemi sociali, economici, anche geopolitici, legati al fenomeno emigrazione.
Nel complesso, tuttavia, come da più parti segnalato, il testo legislativo finale (seguiamo qui l’opinione dell’esperto David Mancini, che s’avvale della collaborazione delle Università Statale e Bocconi di Milano), mostra ancora “una timidezza inadeguata alle necessità”; anche se, com’è noto, le particolarità nazionali e i livelli operativi all’interno dei singoli Stati UE – di cui occorre tenere sempre conto – sono molto diversificati.
La direttiva anzitutto definisce (in un quadro generale di diritto umanitario sovranazionale iniziato a svilupparsi addirittura sin dall’ottocentesco Congresso di Vienna postnapoleonico) la tratta di esseri umani come un reato grave, spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata: che contemporaneamente rappresenta una seria violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, come delineati anzitutto dalla Dichiarazione ONU dei Diritti umani post Seconda guerra mondiale e dalle tante, successive convenzioni delle Nazioni Unite e tra i singoli Stati. Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani restano una priorità per l’Unione Europea, come pure permane centrale il sostegno alle vittime di tale fenomeno. La tutela delle vittime deve essere assicurata a prescindere dalla loro provenienza geografica, e quali che siano i fattori alla base del progetto migratorio, o che determinano la vulnerabilità delle vittime stesse (povertà, conflitti, disuguaglianze, violenza di genere, disabilità, assenza di lavoro o di sostegno sociale, ecc…).
La tratta, soprattutto, non è un fenomeno chiuso, a sé: ma, precisa la direttiva, un agglomerato di manifestazioni lesive dei diritti umani che possono essere caratterizzate da discriminazione per motivi di sesso, o basate sull’origine etnica degli individui. Per tale ragione l’art. 1 della direttiva 1712 sostituisce il par. 3 dell’art. 2 della direttiva 36: ribadendo che “lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi… “. Ma aggiungendo, come importanti elementi di novità rispetto alla versione precedente, “lo sfruttamento della maternità surrogata (che la legge italiana definisce reato universale, perseguibile in tutto il mondo, N.d,.R.), del matrimonio forzato o dell’adozione illegale.” Gli scopi della tratta di esseri umani possono essere tanti, e multiformi: la nuova direttiva supera la vecchia.
Il par. 5 dell’art. 2, aggiornato, chiarisce che “la condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1”. Tuttavia, la nuova versione precisa che “ciò non vale nel caso di sfruttamento della maternità surrogata di cui al paragrafo 3, a meno che la madre surrogata sia minore” (si tratta, qui, proprio di uno dei punti della direttiva dove è indispensabile un intervento chiarificatore nelle varie legislazioni nazionali).
Il tema della centralità delle vittime, infine, viene ripreso e ampliato dalla direttiva 1712. Anche la strategia espressa dalla Commissione europea nella comunicazione dell’aprile 2021 per il periodo 2021-2025 si basava su un approccio multidisciplinare e d’insieme, dalla prevenzione della tratta alla protezione delle vittime, sino all’azione penale e alla condanna dei trafficanti, col forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile.
Nella direttiva 1712 si precisa che le vittime, sin dai primi contatti, vanno indirizzate verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati; e che, per raggiungere tali obiettivi, è necessario anche “istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi di orientamento… negli Stati membri”, anche nell’ambito del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.
Gli Stati membri, infine, sono incoraggiati a disporre di punti di contatto e di informazione, anzitutto per le vittime, “nei rapporti tra le autorità o le istituzioni responsabili per il sostegno transfrontaliero alle vittime nei diversi Stati membri”, senza sostituire i meccanismi nazionali di denuncia o le linee di pronto intervento”.
Insomma, sono stati fatti senz’atro vari passi avanti, dai primi Consigli europei del 2017-ì18 che affrontavano tutta quest’intricata, dolorosa tematica. Tutti gli attori sociali e politici, al di là di qualsiasi particolare connotazione religiosa, linguistica, sociale, sono chiamati a dare il loro contributo a questa battaglia, fondamentale per la creazione di una società più giusta, che elimini definitivamente i naufragi in mare e le detenzioni illegali di esseri umani (con annesse torture) nei centri di raccolta.