K metro 0 – Brescia – Dopo che il Gup di Brescia ha respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’eventuale nuovo processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia, l’”Avvocatura dello Stato è stata incaricata di proporre ricorso in Cassazione contro un provvedimento così palesemente abnorme”. Lo fa sapere
K metro 0 – Brescia – Dopo che il Gup di Brescia ha respinto la costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri nell’eventuale nuovo processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia, l'”Avvocatura dello Stato è stata incaricata di proporre ricorso in Cassazione contro un provvedimento così palesemente abnorme”. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
“Sorprende – sottolinea la nota – la decisione del Gup di Brescia di negare la Costituzione di parte civile proposta dall’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio per due ragioni: 1. Il Gup non aveva dato notizia al Governo dell’udienza antecedente a quella odierna e ciò aveva reso impossibile la costituzione. La Presidenza del Consiglio aveva incaricato l’Avvocatura dello Stato di presentare istanza di rimessione in termini che lo stesso Gup ha accolto. Perché mai l’avrebbe accolta se non per formalizzare la costituzione?”.
“2. Oggi il Gup sostiene che la Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto conoscere l’antecedente udienza in quanto “fatto notorio”: ciò contraddice la precedente decisione dello stesso Ufficio e il codice di procedura penale che impone di notificare l’udienza a chi ha titolo a intervenirvi. Alla Presidenza del Consiglio è stato così impedito l’esercizio del potere-dovere di affiancare la difesa delle vittime”.
LE MOTIVAZIONI DEL GUP – A spiegare le motivazioni con le quali il Gup di Brescia estromette la Presidenza del Consiglio dall’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi è, all’Adnkronos, l’avvocato Federico Sinicato, legale dei familiari delle vittime di piazza dalla Loggia: “Il termine per costituirsi parte civile, dopo la riforma Cartabia, è l’inizio dell’udienza preliminare. Quindi – chiarisce Sinicato – (la richiesta del governo, ndr) è tardiva. Secondo, loro (il governo, ndr) dicono di essere arrivati tardi perché non gli è stato notificato l’avviso e siamo parte offesa. Il giudice risponde che l’esistenza del procedimento, la fissazione dell’udienza, è un fatto notorio e anche loro lo sapevano e dovevano attivarsi senza bisogno che arrivi la notifica dell’avviso. Quindi non c’é ragione per dar loro il rinvio del termine. Terza questione, il governo annuncia l’eccezione della nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza perché, essendo parte offesa, ha diritto a ricevere l’avviso. Il giudice qui fa un ragionamento molto complesso, dicendo sostanzialmente che non c’é certezza che la presidenza del Consiglio sia la persona offesa perché i reati contro lo Stato vedono come interfaccia vari aspetti dello Stato, non necessariamente la presidenza del Consiglio. Quindi, non avendo certezza giuridica che la presidenza del Consiglio sia la parte offesa, si deve considerare semplice danneggiato e in quel caso non è motivo di nullità il mancato avviso e non si può eccepire”.
“C’è da dire – conclude il legale – che lo scarso interesse con il quale l’avvocatura dello Stato di Brescia e, in generale, il governo ha seguito questo processo viene fuori tutto perché avevano il modo e il tempo di costituirsi parte civile regolarmente, a prescindere dall’avviso” sottolinea l’avvocato.