K metro 0 – Strasburgo – Il Consiglio europeo, ha deciso oggi di imporre misure restrittive a undici persone e quattro entità responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in vari paesi del mondo. Queste 15 designazioni, così come l’inserimento in elenco di quattro cittadini russi all’inizio del mese, rientrano nel primo pacchetto
K metro 0 – Strasburgo – Il Consiglio europeo, ha deciso oggi di imporre misure restrittive a undici persone e quattro entità responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in vari paesi del mondo. Queste 15 designazioni, così come l’inserimento in elenco di quattro cittadini russi all’inizio del mese, rientrano nel primo pacchetto più ampio di inserimenti in elenco nell’ambito del regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani. Le sanzioni mostrano la forte determinazione dell’UE a difendere i diritti umani e a intraprendere azioni concrete nei confronti dei responsabili di violazioni e abusi.
Le violazioni oggetto delle misure odierne comprendono le detenzioni arbitrarie su ampia scala subite, in particolare, dagli uiguri nello Xinjiang, Cina, la repressione nella Repubblica popolare democratica di Corea, le uccisioni extragiudiziali e le sparizioni forzate in Libia, le torture e la repressione a danno delle persone LGBTI e degli oppositori politici in Cecenia, Russia, nonché le torture e le uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in Sud Sudan ed Eritrea.
A norma del regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani istituito il 7 dicembre 2020, alle persone e alle entità inserite in elenco si applica il congelamento dei beni nell’UE. Inoltre, le persone inserite in elenco sono soggette a un divieto di viaggio nell’UE. È fatto altresì divieto alle persone ed entità nell’UE di mettere fondi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone ed entità inserite in elenco.
Gli atti giuridici del caso, compresi i nomi delle persone e delle entità interessate, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.