K metro 0 – Roma – La Corte Costituzionale ribadisce, ancora una volta, che le Regioni non possono disattendere i principi posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica (consistente nell’attività diretta ad assicurare l’unità economica e finanziaria della Repubblica), in base all’art. 117, comma III, della Costituzione italiana. Lo ha fatto con
K metro 0 – Roma – La Corte Costituzionale ribadisce, ancora una volta, che le Regioni non possono disattendere i principi posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica (consistente nell’attività diretta ad assicurare l’unità economica e finanziaria della Repubblica), in base all’art. 117, comma III, della Costituzione italiana. Lo ha fatto con la recentissima sentenza n. 247, depositata lo scorso 21 dicembre, allorquando, indotta da un ricorso della Sezione Regione Basilicata del Controllo della Corte dei Conti, sollevato in occasione del Giudizio di Parificazione del Rendiconto regionale 2018 (ossia, l’annuale validazione della gestione del bilancio regionale) ha sottoposto a giudizio di costituzionalità una disposizione legislativa della Regione Basilicata (art. 5, comma 2, l.r. 39/2017) con cui viene esclusa dal calcolo globale della spesa del personale regionale “ la quota aggiuntiva di spesa “ inerente al personale delle disciolte Comunità Montane, “ nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa sostenuta per tali dipendenti dagli Enti di provenienza “. Il presidio dei principi finanziari posti dallo Stato sui conti pubblici, anche regionali, secondo il giudice relatore Angelo Buscema, (già Presidente della Corte dei Conti, peraltro) costituisce un vincolo per la finanza pubblica allargata, tra cui quella regionale. Da ciò ne consegue che le disposizioni statali, risalenti alla legge 296/2016 (art.1, commi da 557 a 557-quater) di contenimento della spesa per il personale dipendente rappresentano un limite derogabile solo con legge dello Stato e, pertanto, l’impropria disposizione regionale – assunta in elusione di tale limite – va dichiarata incostituzionale, anche perché determina l’ulteriore “ lesione indiretta dei parametri finanziari “ interposti dagli artt. 81 e 97, I comma, della Carta fondamentale della Repubblica italiana.