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Italia: Green pass obbligatorio al lavoro in Gazzetta Ufficiale

Italia: Green pass obbligatorio al lavoro in Gazzetta Ufficiale

K metro 0 – Roma – Green pass obbligatorio al lavoro. Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri, la settimana scorsa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale

K metro 0 – Roma – Green pass obbligatorio al lavoro. Il decreto legge approvato in Consiglio dei ministri, la settimana scorsa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.

Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale … nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il decreto stabilisce che “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

L’articolo 2 stabilisce: “I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari” e chiarisce che le disposizioni “non si applicano” ad avvocati, altri difensori, periti, testimoni e parti del processo.

GREEN PASS E AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

L’articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l’altro si sofferma sulle imprese con meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore privo di green pass. “Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”, si legge.

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