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La Costituzione della Repubblica a 75 anni dalla sua proclamazione

La Costituzione della Repubblica a 75 anni dalla sua proclamazione

K metro 0 – Roma – La Costituzione italiana vide la luce il 27 dicembre 1947 e nel “Preambolo” sono stati enunciati i principi-cardine concernenti la tutela dei diritti fondamentali, i caratteri della Repubblica, la sua posizione internazionale, i rapporti con la Chiesa e le altre Confessioni. Segue una prima parte sui diritti ed i

K metro 0 – Roma – La Costituzione italiana vide la luce il 27 dicembre 1947 e nel “Preambolo” sono stati enunciati i principi-cardine concernenti la tutela dei diritti fondamentali, i caratteri della Repubblica, la sua posizione internazionale, i rapporti con la Chiesa e le altre Confessioni.

Segue una prima parte sui diritti ed i doveri dei cittadini ed una seconda sull’ordinamento della Repubblica.

Appare utile altresì sottolineare che fra le norme contenute nella nostra Costituzione, ve ne sono alcune meramente ricognitive di realtà e pre – statuali, quali ad esempio i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il diritto internazionale generalmente riconosciuto (art. 10), la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29).

Quest’ultima è la prima e più importante forma di vita associativa, senza la cui salvaguardia verrebbero minate le fondamenta stesse della società civile.

Si tratta dunque di diritti o istituzioni che esistono anche al di fuori dell’espressa previsione costituzionale, il cui rispetto sarà doveroso anche nel caso di un’eventuale revisione della Carta fondamentale italiana.

Entrando nel dettaglio della Costituzione nella sua globalità, il titolo I della prima parte (rapporti civili) contempla la libertà nelle varie forme in cui essa può estrinsecarsi (della persona, del domicilio, della corrispondenza, di circolazione, di riunione e di associazione, di religione, di pensiero e di stampa). Seguono alcuni principi consolidati di civiltà giuridica, quali la riserva di legge in materia penale e tributaria, l’assoggettamento al giudice naturale, nonché altri valori che sono marcatamente caratteristici dell’ ordinamento repubblicano.

A tal riguardo, l’intero titolo II della prima parte (rapporti etico- sociali) prende in considerazione temi quali la famiglia, la salute, l’arte e la scienza, tutti oggetto di tutela e di promozione da parte della Repubblica.

Ancor più innovativo rispetto al passato è il titolo III della prima parte (rapporti economici), che sviluppa analiticamente il principio fondamentale posto in apertura dalla Costituzione stessa all’art. 1: “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”.

L’iniziativa economica, al pari della proprietà privata, è garantita nel quadro più ampio dell’utilità sociale cui entrambe sono subordinate; così come sono tutelati il risparmio e la cooperazione, che concorrono sia al benessere individuale che a quello della collettività nel suo insieme.

Il titolo IV, che conclude la prima parte (rapporti politici), è dedicato al diritto di elettorato attivo e passivo, alla difesa della Patria, alla progressività tributaria ed al dovere di fedeltà alla Repubblica.

La seconda parte della Costituzione, nei titoli dal I al IV, disciplina, tra l’altro, le attribuzioni degli Organi costituzionali (es. il Senato della Repubblica) e di quelli ausiliari (es. il Consiglio di Stato) e regola le funzioni del potere legislativo (funzione sovrana per eccellenza), di quello giudiziario e di quello esecutivo.

Il reciproco bilanciamento dei tre poteri fondamentali in parola, si pone come condizione prioritaria per l’affermazione della libertà dei cittadini.

L’organo legislativo più importante rimane sempre il Parlamento nazionale, formato dal Senato e dalla Camera dei Deputati, in rappresentanza della volontà popolare, al quale spetta altresì il compito di eleggere il Capo dello Stato, la cui durata in carica per sette anni, a fronte dei cinque previsti come scadenza “fisiologica” di ogni legislatura, costituisce una voluta sfasatura cronologica per esaltare il ruolo imparziale del Presidente della Repubblica.

Accanto alle leggi approvate dal Parlamento, in caso di necessità e di urgenza il Governo può adottare sotto la propria responsabilità dei decreti-legge, che hanno efficacia immediata, ma che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, onde non essere caducati retroattivamente.

Diversa è l’ipotesi, anch’essa costituzionalmente contemplata, dei decreti legislativi, emanati dal Governo e con valore identico a quello della legge ordinaria, che possono essere adottati solo previa delegazione del Parlamento e con determinazione di principi e criteri direttivi, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti.

L’organo esecutivo è il Governo, che amministra lo Stato nell’ambito delle leggi ed elabora la politica interna ed estera in generale. Esso è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri competenti per le materie loro assegnate (Difesa, Esteri, Interni, etc…).

Il Governo deve essere supportato costantemente dalla fiducia delle Camere.

Da esso dipende la Pubblica Amministrazione, i cui uffici debbono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione stessa.

I pubblici impiegati – recita espressamente la Costituzione (art. 98) – sono al servizio esclusivo della Nazione e l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (art. 97).

Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici, soggetti solo alla legge, i quali esercitano la giustizia in nome del popolo. Ai fini del corretto bilanciamento dei poteri, è espressamente sancito (art. 104) che la Magistratura costituisce ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Anche qui, come per gli impiegati pubblici, è previsto che le nomine dei magistrati debbano avvenire per concorso, il qual strumento è finalizzato ad offrire la garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e dell’affermazione dei migliori.

Elemento di raccordo fra i tre poteri citati ed al di sopra di essi, è il Presidente della Repubblica, che – lo ribadiamo – rappresenta l’unità della Nazione ed è garante supremo del rispetto della Costituzione, sulla cui osservanza vigila altresì la più alta magistratura: la Corte costituzionale.

Il titolo V riformato chiarisce che gli enti territoriali ( Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane ) non sono più semplici articolazioni dello Stato, ma elementi strutturali che con quest’ultimo concorrono a formare la Repubblica.

Il Comune è la struttura organizzativa di base, attraverso la quale in un dato territorio si affermano alcuni elementi della propria identità personale, quali la condivisione della lingua, dei costumi, delle tradizioni e della cultura in senso lato.

In una più ampia dimensione territoriale si colloca la Provincia, alla quale competono alcune funzioni amministrative in proprio, oltre che per delega dello Stato o della Regione. Alcune grandi province sono identificate come Città metropolitane.

La Regione, dotata di autonomia finanziaria, ha un suo potere legislativo che deve esercitarsi in armonia con gli interessi e con la legislazione generale del Paese.

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