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Gli Angeli custodi delle Istituzioni democratiche

Gli Angeli custodi delle Istituzioni democratiche

K metro 0 – Roma – La vigente normativa sul segreto di Stato (L. n.124/2007 ) ha adeguato la disciplina dei Servizi segreti e del segreto di Stato alle mutate esigenze insorte con la fine della guerra fredda e con l’emergere di nuove insidiose minacce, quali l’eversione di matrice integralista e la criminalità cibernetica, oggetto

K metro 0 – Roma – La vigente normativa sul segreto di Stato (L. n.124/2007 ) ha adeguato la disciplina dei Servizi segreti e del segreto di Stato alle mutate esigenze insorte con la fine della guerra fredda e con l’emergere di nuove insidiose minacce, quali l’eversione di matrice integralista e la criminalità cibernetica, oggetto di successivi aggiornamenti normativi.

Si è sottolineata la necessità, di fronte all’emergenza del terrorismo internazionale, di un compromesso tra le ragioni della sicurezza nazionale e le regole dello Stato di diritto, alla luce dell’esistenza di una zona grigia a cavallo tra legalità e illegalità, dove gli operatori della sicurezza possano agire per sventare le minacce più gravi, al di fuori degli stretti limiti della legalità ordinaria, ed in cui lo Stato di diritto si arresta affinché il rispetto delle regole fissate per i tempi della normalità, non possa ritorcersi contro l’esistenza dello Stato medesimo, nei tempi straordinari dell’emergenza criminale.

Occorre comunque che l’operazione in circostanze normali oggettivamente illecita, risponda a requisiti di indispensabilità e di proporzionalità a delle finalità istituzionali non altrimenti conseguibili, con una compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con il minor danno possibile per quelli che vengono ad esserne lesi.

In ogni caso, sono escluse dall’ esimente di cui si discorre i delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere vita, integrità fisica, personalità, libertà (personale e morale), salute o incolumità delle persone, ovvero gli attentati contro organi costituzionali, assemblee regionali, diritti politici del cittadino.

Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità comune- viceversa- si sono verificate situazioni paradossali dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico.

Un agente di polizia che il 10 giugno 2018 aveva sparato con l’arma di ordinanza per salvare un collega accoltellato da un giovane ecuadoriano, lo uccise, si ritrovò incriminato per eccesso colposo di legittima difesa!

Qualcuno avrebbe dovuto spiegare ai comuni cittadini – ed a maggior ragione ai tutori dell’Ordine- a fronte della percezione di una sorta di inesorabili “automatismi”nelle incriminazioni a titolo di “eccesso colposo”, in che cosa consistesse la “fisiologia “della legittima difesa: una mera dichiarazione di principio, in mero formale ossequio ciò che è ovunque e da sempre un diritto naturale (vim vi repellere licet)?

Procedendo per questa strada, si è progressivamente consolidato un sostanziale depotenziamento delle Forze di Polizia, che non sono state formalmente disarmate, ma che di fatto non possono difendere la collettività senza rischiare un’ incriminazione.

A questa situazione di paralizzante operatività di coloro che sono chiamati a difenderci, si aggiunga l’ulteriore venir meno dell’effetto crimino – deterrente del sistema penale: ciò che serve- lo insegnava il Beccaria – non sono nuove e più aspre sanzioni, bensì pene certe nel momento applicativo, senza sconti, amnistie, indulti, offerte premiali ed altro, che vanificano l’effetto dissuasivo delle pene medesime, dato non dalla loro gravità in astratto, ma dalla loro inesorabilità nel momento applicativo.

La ragione fondante di un’organizzazione istituzionale, è data prioritariamente dal fatto che coloro che ne fanno parte hanno rinunziato alla singola autotutela dei propri diritti fondamentali perché vi provveda lo Stato; ma nel caso che ciò risulti insufficiente per un oggettivo indebolimento delle Forze dell’Ordine, due sono le strade giuridicamente percorribili: ridare a dette Forze i poteri operativi originari, senza dover esse incorrere automaticamente in incriminazioni penali per “eccesso di ….”; oppure- e questa sembra la via scelta con la recentissima riforma del Codice penale- rafforzare l’autotutela del singolo cittadino, sempre più frequentemente esposto a varie forme di criminalità, baldanzosa e fidente nella sostanziale impunità, fino ad esigere “risarcimenti del danno”da parte delle vittime che hanno avuto l’ardire di resistere ad un tentativo di furto o di rapina.

Nel promulgare la nuova legge sulla legittima difesa, il 26 aprile 2019 il presidente Mattarella non casualmente volle sottolineare che “la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.”

La novità – proseguì- è data dal rilievo decisivo assunto dallo allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, oggettivamente determinato dalla situazione in cui si è venuto a manifestare.

Il ridare fiducia e poteri alle Forze dell’Ordine- osserviamo conclusivamente- sarà giovevole per la civiltà della Nazione tutta, nella consapevolezza che non può esservi durevole libertà lasciando impunito il crimine e – peggio ancora- criminalizzando coloro che rischiano la vita senza aspettarsi nemmeno un “grazie”. Ma neppure di finire sotto processo, per cui la stessa parola di “Tutori dell’Ordine” rischia di apparire un guscio vuoto.

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