K metro 0 – Roma – Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus Sars-Cov-2, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni alle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
K metro 0 – Roma – Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus Sars-Cov-2, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni alle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Il testo dà dunque indicazioni su come dovremo usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall’indossarle. Secondo quanto previsto nell’articolo 3, non sono infatti soggetti all’obbligo di mascherina “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Gli anziani e le persone con malattie croniche dovrebbero restare in casa il più possibile, evitando di uscire salvo che nei casi di stretta necessità. Da domani l’accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. “L’accesso ai luoghi di culto – si legge nel testo definitivo del provvedimento- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. E ancora: ” le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7″. Prevista la riapertura anche per le moschee e “centri islamici in Italia. Riapertura che, seppur possibile da domani, è stata posticipata a lunedì 25. Su moschee e sale di preghiere è stata concordata la riapertura mediante un protocollo firmato anche con le comunità ebraiche, gli evangelici, gli ortodossi, buddisti e induisti”. Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Per le attività negli stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.