K metro 0 – Roma – In claris non fit interpretatio” recita un antico adagio della dottrina giuridica, fatto proprio dai pensatori del periodo illuministico, fautori di un sistema normativo basato su poche, chiare ed accessibili norme, onde evitare le oscillazioni interpretative che rendono il cittadino confuso ed indifeso al venir meno della certezza della
K metro 0 – Roma – In claris non fit interpretatio” recita un antico adagio della dottrina giuridica, fatto proprio dai pensatori del periodo illuministico, fautori di un sistema normativo basato su poche, chiare ed accessibili norme, onde evitare le oscillazioni interpretative che rendono il cittadino confuso ed indifeso al venir meno della certezza della Legge.
Le leggi, massimamente quelle costituzionali, debbono essere poche, chiare, coordinate e concise, altrimenti vale il vecchio adagio”plurimae leges. maxima inuiria”
Nella seduta dell’11 marzo 1947 all’Assemblea costituente Benedetto Croce rilevo che una delle ragioni per cui la redazione in corso della Costituzione non era del tutto felicemente riuscita, era dovuta dall’essere stata scritta da più persone (75 nel caso di specie); ma non si poteva imporre uno stile uguale per tutti, poiché, disse: “Tutto si potrà collettivizzare o sognar di collettivizzare, ma non certamente l’arte dello scrivere”.
Compito del Legislatore dovrebbe essere quello di attenersi al richiamato aureo precetto della chiarezza; ma purtroppo nel nostro Paese, dopo l’esordio di quell’esempio di nitore logico,sistematico ed espressivo- pur con le riserve del Croce– che è stata la Costituzione, si è verificato un progressivo oscuramento del sistema “Legge”, dovuto nei tempi recenti al susseguirsi incalzante di leggi, leggine, regolamenti, decreti ed, in ultimo, alla conflittualità tra la legislazione statuale e regionale, ed alla necessità di un’armonizzazione con quella europea.
“Dalle grandi cose alle cosette”, per dirla ancora con il Croce: parliamo di atti normativi come quelli che a cascata si sono riversati in materia di Coronavirus sul cittadino- suddito .
Appare utile qui ricordare che innanzi al noto principio che “la legge non ammette ignoranza“, la Corte Costituzionale in varie sentenze riconobbe opportunamente al cittadino il diritto all’ignoranza della legge, tutte le volte che la stessa risultasse formulata in modo oscuro o contraddittorio.
Varie tappe segnarono il percorso dell’auspicata semplificazione lessicale e contenutistica, per la quale si impegnarono a far data da 30 anni or sono, sia esperti giuristi come Cassese, Bassanini e Frattini, che linguisti come De Mauro, per la redazione di codici o manuali di stile cui avrebbero dovuto uniformarsi gli apparati pubblici nel loro insieme: si tratto di iniziative volte a dar concretezza ai principi introdotti dalla nota ed ormai remota L. 7 agosto 1990, n. 241, mirante alla conoscibilità dell’azione amministrativa ed al diritto di accesso.
E’ generalmente noto che il “burocratichese” è un linguaggio oscuro, in parte perché retaggio di antiche formule curiali ereditate dal passato (es.: “Si significa alla Signoria Vostra (…)”), ma perlopiù perché la sua voluta inaccessibilità iniziatica, ne nasconde i reconditi significati alle masse, per conferire una maggiore (e sciagurata) autorevolezza ai sacerdoti di ritualità immote nel tempo, consacrate nelle ricorrenti litanie del tipo del “si e sempre fatto cosi“, “non si e mai fatto prima d’ora”, “non ci sono precedenti (…)”.
A partire dagli anni Novanta grazie alle innovazioni cui si è fatto cenno, sembrò avviarsi l’attesa svolta, accentuata poi dalla direttiva 8 maggio 2002 emanata dall’allora ministro per la Funzione Pubblica Frattini, il quale cosi ne spiego i principi ispiratori: “Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini, che pure ne sono i destinatari. Invece tutti i testi prodotti dalle Amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve, e per rendere comunque trasparente l’azione amministrativa“.
Una delle linee guida provvidamente presenti, era quella della flessibilità della forma, che doveva essere tanto più semplice, quanto meno istruiti sono i destinatari. Sotto il profilo strettamente lessicale, era suggerito di trovare la forma giuridica più semplice ed efficace per la redazione del testo nel suo insieme,anche evitando abbreviazioni e sigle, qualora fossero sconosciute ai più, nonché di scrivere periodi brevi e senza neologismi, parole latine o straniere (il jobs act era ancora lontano a venire).
La semplificazione auspicata, rendendo ancor più il cittadino protagonista attivo e consapevole della”res publica”, avrebbe potuto consentire di superare quelle limitazioni dovute talora a scarsa cultura, che di fatto potevano discriminarlo nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento informato e puntuale dei doveri . Il 17 febbraio 2020 a Firenze la Ministra della Funzione Pubblica Dadone ed il Presidente dell’Accademia della Crusca Marazzini, hanno firmato un accordo quadro per favorire il buon uso della lingua italiana nella comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini, negli atti, nei documenti e nella corrispondenza dell’Amministrazione pubblica.
Tuttavia gli ultimi provvedimenti “a vista” ed “a pioggia”sul Coronavirus, sono l’esempio di una normazione prolissa, oscura, intrinsecamente incoerente, che viene a costituire l’acquitrino ideale dove possono nuotare pesci grandi e piccoli, chiamati ad interpretarla in malam partem contro il cittadino-suddito, o meglio contro il suddito – cittadino.