fbpx

Ergastolo ostativo, la Corte dei Diritti dell’Uomo respinge il ricorso di Roma

Ergastolo ostativo, la Corte dei Diritti dell’Uomo respinge il ricorso di Roma

K metro 0 – Strasburgo – La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza della Corte del 13 giugno che bocciava il c.d. “fine pena mai”, posto che, secondo la CEDU, al soggetto detenuto non è possibile togliere anche la speranza di un recupero sociale, ma a costui va

K metro 0 – Strasburgo – La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza della Corte del 13 giugno che bocciava il c.d. “fine pena mai”, posto che, secondo la CEDU, al soggetto detenuto non è possibile togliere anche la speranza di un recupero sociale, ma a costui va riconosciuta la possibilità di pentirsi e di avere un’opportunità di miglioramento delle proprie condizioni.

Come noto, l’Italia, in tema di ergastolo ostativo di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, con il ricorso di cui sopra aveva posto l’accento sulla pericolosità di certi comportamenti criminali, soprattutto quelli a sfondo mafioso:  ma il detenuto – è sempre la CEDU a stabilirlo – non può essere privato della speranza di un ravvedimento; occorre, per quanto sia orribile il crimine di cui si è macchiato, che gli si veda riconosciuta la possibilità di un “recupero”. Del resto, andrebbe sempre ricordato, al di là di quanto sostenuto dalla CEDU, che la stessa Costituzione italiana, all’articolo 27, prescrive: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Secondo la Corte di Strasburgo, l’ergastolo ostativo si pone in contrasto con l’art. 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, negando di fatto la possibilità per il detenuto di intraprendere un percorso rieducativo. Tale decisione, sebbene non vincolante per l’Italia, apre la strada a possibili altri ricorsi da parte di altrettanti detenuti condannati all’ergastolo.

L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario concede al detenuto di fruire di permessi premio, della possibilità di lavoro esterno al carcere e misure alternative alla detenzione , tranne che la liberazione anticipata: i quali benefici  possono essere concessi qualora il detenuto decida di collaborare con la giustizia per dimostrare la rottura dei legami con l’organizzazione criminale, ed anche nel caso in cui la collaborazione offerta, pur  risultando irrilevante, consenta di acquisire elementi tali da escludere la persistenza di legami anche minimi con la criminalità organizzata.

Decisione, questa della Corte di Strasburgo, che si inserisce in un dibattito piuttosto animato in tema di carcere ostativo, tra coloro i quali, come l’ex Pm di Mani Pulite Gherardo Colombo e l’ex Senatore Luigi Manconi, sostengono la necessità di un carcere piu’ umano, e chi, come i magistrati antimafia Pietro Grasso, Gian Carlo Caselli, Nino di Matteo, Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita e Luca Tescaroli, ritengono che la concessione di troppi benefici a mafiosi conclamati  porterebbe alla distruzione di anni di lotte contro le cosche.

Condividi su:

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Che tempo fa



Condividi su: