K metro 0 – Roma – L’Autorità Garante, in Italia, della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato consistenti multe alle società telefoniche Vodafone, Wind e Fastweb (800.000 euro ciascuna per le prime due, 600.000 per Fastweb). Queste sanzioni sono state decise dall’ Authority per il rifiuto di queste società di consentire ai loro clienti di pagare
K metro 0 – Roma – L’Autorità Garante, in Italia, della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato consistenti multe alle società telefoniche Vodafone, Wind e Fastweb (800.000 euro ciascuna per le prime due, 600.000 per Fastweb). Queste sanzioni sono state decise dall’ Authority per il rifiuto di queste società di consentire ai loro clienti di pagare i servizi di telefonia fissa e mobile tramite la domiciliazione bancaria su conti correnti aperti presso banche di altri Paesi UE oltre all’ Italia (con IBAN, quindi, non iniziante con “IT”). Alle 3 società, l ‘Authority di Piazza Verdi ha vietato di proseguire questa politica: stabilendo un limite temporale massimo per cambiare linea di condotta.
La decisione dell’AGCM si può leggere nel Bollettino dell’Authority, in data 29 aprile. Significative sono le motivazioni adottate dall’ Antitrust nel multare le tre società, respingendo le loro opposizioni (la Telecom invece, che non aveva fatto opposizione, ma solo presentato una memoria difensiva, avendo preso il preciso impegno di modificare il suo comportamento secondo le norme del “Codice del Consumo” del 2005, non ha ricevuto sanzioni: con l’obbligo, però, di informare entro 60 giorni l’Antitrust sull’attuazione degli impegni presi).
L’AGCM, infatti, fa un preciso riferimento non solo al Decreto legislativo italiano del 6 settembre 2005, sul “Codice del consumo” (e successive modifiche): ma anche al Regolamento UE 260 del 2012 (approvato, a suo tempo, sia dal Parlamento europeo che dal competente Consiglio dei ministri). Il quale, vòlto a concretizzare quel mercato unico effettivo di merci, capitali e servizi previsto sin dal 1992 come obbiettivo fondamentale delle 3 Comunità europee, e riaffermato poi dai Trattati istitutivi della UE (da Maastricht a Lisbona), ha voluto creare, in sostanza, uno Spazio europeo dei pagamenti, con una comune disciplina di bonifici e addebiti in conto corrente.
Le scelte delle 3 compagnie telefoniche, rileva l’AGCM, hanno violato appunto la normativa europea: introducendo, per i pagamenti dei loro clienti, discriminazioni su base sia geografica (col divieto, cioè, di utilizzare conti di banche europee al di fuori dell’ Italia e della Repubblica di S. Marino: “Iban discrimination”, sottolinea l’ Antitrust ) che tecnica (col rifiuto di accettare pagamenti fatti col sistema SEPA, quello da tempo utilizzato dalla maggior parte delle banche europee, preferendogli, invece, l’altro sistema SEDA: che, ricorda sempre l’Authority, ha carattere puramente opzionale e aggiuntivo).
Una decisione, questa dell’Antitrust, che riafferma fortemente sia l’uguaglianza di diritti tra i consumatori di tutti i Paesi UE che la prevalenza (secondo lo storico “principio di sussidiarietà”) della normativa europea su quella dei singoli Stati membri: criterio, quest’ultimo, in Italia fissato dall’ articolo 11 della Costituzione, in quella che è la sua nuova lettura, come precisata, negli ultimi anni, da più sentenze della Corte Costituzionale.
Più in generale, una decisione che si inquadra in quella politica volta a uniformare, in tutta la UE, le condizioni di accesso alle reti telefoniche e Internet culminata, nel 2017, nell’approvazione, da parte delle istituzioni UE, del “pacchetto” di misure “Connected continent”: che ha disposto anche l’abolizione del roaming, cioè dei costi aggiuntivi interstatuali, per chi telefona, naviga, scarica la posta elettronica e si connette a Facebook o a Twitter in qualsiasi Paese dell’Unione. Pacchetto fortemente voluto, a suo tempo, dalla olandese Neelie Kroes, tra il 2007 e il 2010 prima commissario europeo alla Concorrenza, poi responsabile per l’Agenda digitale.