K metro 0 – Bruxelles – L’UE sta modificando il proprio quadro giuridico sul diritto d’autore per adeguarlo all’ambiente digitale di oggi. Oggi il Consiglio ha adottato una direttiva che modernizza l’attuale normativa UE in materia di diritti d’autore al fine di aprire la via a un autentico mercato unico digitale. Le nuove norme garantiscono
K metro 0 – Bruxelles – L’UE sta modificando il proprio quadro giuridico sul diritto d’autore per adeguarlo all’ambiente digitale di oggi. Oggi il Consiglio ha adottato una direttiva che modernizza l’attuale normativa UE in materia di diritti d’autore al fine di aprire la via a un autentico mercato unico digitale. Le nuove norme garantiscono una protezione adeguata degli autori e degli artisti, offrendo nel contempo nuove possibilità di accesso e di condivisione online di contenuti protetti dal diritto d’autore in tutta l’Unione europea.
“Sono molto soddisfatto del testo equilibrato cui siamo giunti, in quanto crea numerose opportunità sia per i settori creativi europei, che si svilupperanno ulteriormente e rispecchieranno meglio la nostra diversità culturale e altri valori comuni europei, sia per gli utenti, che vedranno consolidarsi la loro libertà di espressione su Internet. Si tratta di una pietra miliare per lo sviluppo di un mercato unico digitale solido e ben funzionante.” Ha detto Valer Daniel Breaz, ministro rumeno della cultura e dell’identità nazionale
Il progetto di direttiva riguarda varie questioni, che possono essere raggruppate in tre categorie:
A) Adeguamento delle eccezioni/limitazioni al diritto d’autore all’ambiente digitale e all’ambiente transfrontaliero
La direttiva introduce eccezioni obbligatorie al diritto d’autore ai fini dell’estrazione di testo e di dati, delle attività didattiche online e della conservazione e diffusione online del patrimonio culturale
B) Miglioramento delle procedure di concessione delle licenze per garantire un più ampio accesso ai contenuti
La direttiva prevede norme armonizzate che facilitano:
lo sfruttamento delle opere che non sono più commercializzate (le cosiddette “opere fuori commercio”)
il rilascio di licenze collettive estese
l’acquisizione dei diritti per film mediante piattaforme di video su richiesta
C) Garanzia di buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore
La direttiva introduce un nuovo diritto per gli editori di giornali per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni Gli autori di opere incluse nelle pubblicazioni avranno diritto a una parte dei proventi degli editori derivanti dall’introduzione di questo nuovo diritto.
Per quanto riguarda le piattaforme di condivisione di contenuti online, che si basano sul modello dei “contenuti caricati dagli utenti”, la direttiva ne chiarisce il relativo quadro giuridico. In linea di principio, tali piattaforme dovranno ottenere una licenza per le opere protette dal diritto d’autore caricate dagli utenti, a meno che non siano soddisfatte una serie di condizioni previste dalla direttiva. I titolari dei diritti saranno pertanto in grado di negoziare meglio le condizioni di sfruttamento delle loro opere online e saranno remunerati per l’utilizzo online del loro contenuto da parte di tali piattaforme. Al tempo stesso, la direttiva consente agli utenti di generare e caricare liberamente contenuti per finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. A tal fine essa trasforma tali eccezioni, attualmente facoltative per gli Stati membri, in eccezioni obbligatorie per questo particolare tipo di utilizzo.
La direttiva sancisce inoltre il diritto di autori e artisti a una remunerazione adeguata e proporzionata quando concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti e introduce un obbligo di trasparenza riguardante lo sfruttamento delle opere coperte da licenza nonché un meccanismo di adeguamento delle remunerazioni, accompagnato da un meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli sviluppatori di software sono esclusi da queste norme.
Prossime tappe
In seguito alla firma e alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire le nuove norme nel loro diritto nazionale.