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UE. Nuove norme per la protezione dei whistleblower che denunciano frodi e corruzione

UE. Nuove norme per la protezione dei whistleblower che denunciano frodi e corruzione

K metro 0 – Bruxelles – Al fine di ottenere una maggiore trasparenza nel settore frodi e corruzione, è stato raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio Ue sulle garanzie per i cosiddetti “whistleblower”. Dopo i casi Dieselgate, Panama Papers e Cambridge Analytica, Bruxelles decide di incoraggiare impiegati e funzionari che scelgono di denunciare le

K metro 0 – Bruxelles – Al fine di ottenere una maggiore trasparenza nel settore frodi e corruzione, è stato raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio Ue sulle garanzie per i cosiddetti “whistleblower”.

Dopo i casi Dieselgate, Panama Papers e Cambridge Analytica, Bruxelles decide di incoraggiare impiegati e funzionari che scelgono di denunciare le illiceità dell’azienda o dell’amministrazione per cui lavorano, e che rischiano, di conseguenza, licenziamenti, discriminazioni, e nei casi più gravi, minacce e violenze.

Di recente, ben sedici paesi membri UE hanno adottato una normativa per proteggere gli informatori, e di questi paesi, undici hanno aggiornato le proprie leggi negli ultimi diciotto mesi: questi i dati emersi in occasione del convegno su “Prevenzione e repressione della corruzione nel contesto internazionale: Italia e Stati Uniti”, tenutosi ieri presso l’Università degli Studi di Milano e che ha visto la presenza, in qualità di relatori, anche del Prof. Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del dottor Spataro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Con il termine “whistleblowing” si intende l’istituto giuridico volto, da un lato, a disciplinare le modalità di segnalazione di irregolarità o illeciti penali, di solito all’interno dell’ambito lavorativo, e, dall’altro lato, a tutelare il soggetto segnalante, appunto “whistleblower” da possibili ritorsioni. Le nuove norme toccano diversi settori del diritto UE, dalla lotta al riciclaggio, alla protezione dei dati, alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, fino a sicurezza alimentare e nucleare.

Le nuove norme vanno a istituire un sistema di canali di comunicazione sicuri per permettere agli informatori di effettuare segnalazioni sia all’interno del sistema di un’organizzazione che all’esterno, alle forze dell’ordine o alla stampa. I whistleblower vanno comunque incoraggiati a utilizzare dapprima i canali interni, qualora lo ritengano un metodo efficace e privo del rischio di ritorsione; se invece ritengono che le circostanze della violazione siano più gravi, possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti.

Le norme di garanzia prevedono, in caso di denuncia, il divieto di licenziamento, di retrocessione e di altre forme di ritorsione “lavorativa”; chi informa le autorità degli illeciti dei propri datori di lavoro, non andrà incontro a procedimenti giudiziari. Entrerà inoltre in vigore un obbligo per gli Stati membri di informare i cittadini in merito alle procedure di denuncia delle irregolarità e ai meccanismi di protezione disponibili.

L’Italia si è dotata di una disciplina di tutela del whistleblowing sin dal 2012 nel settore pubblico (con la legge 190/2012) e poi nel 2014 nel settore bancario; solo con il decreto legislativo 179/2017 tali tutele sono state poi estese a tutte le aziende private dotate di modelli organizzativi ai sensi della legge 231/01 sulla responsabilità penale d’impresa.

 

Tosca Di Caccamo

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