K metro 0 – Bruxelles – L’UE sta lavorando all’introduzione di nuove norme per rendere più facili e più sicure le operazioni transfrontaliere di acquisto e vendita di beni e di contenuto digitale. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno approvato ieri un pacchetto comprendente una direttiva relativa a contratti di fornitura di contenuto
K metro 0 – Bruxelles – L’UE sta lavorando all’introduzione di nuove norme per rendere più facili e più sicure le operazioni transfrontaliere di acquisto e vendita di beni e di contenuto digitale.
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno approvato ieri un pacchetto comprendente una direttiva relativa a contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali (direttiva sul contenuto digitale) e una direttiva relativa a contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni). Entrambe le istituzioni dovranno ora confermare l’accordo politico provvisorio.
Le direttive stabiliscono norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori. L’obiettivo è garantire un elevato livello di protezione e certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri, nonché rendere più facile per le imprese, specialmente le PMI, vendere a livello dell’UE.
Tudorel Toader, ministro della giustizia della Romania ha dichiarato: “Questo pacchetto è un compromesso ambizioso ma equilibrato: garantisce i diritti dei consumatori europei e crea al tempo stesso nuove opportunità commerciali per le imprese dell’UE. Grazie a esso, aumentano le tutele per i consumatori, sia che comprino una camicia in un negozio, acquistino un frigorifero intelligente online o scarichino musica. Le imprese che desiderano espandersi e iniziare a vendere in tutta l’Unione potranno ridurre le formalità amministrative”.
Principali elementi del compromesso
Il compromesso globale comprende un certo numero di allineamenti e modifiche tecniche per garantire che le disposizioni di entrambe le direttive siano più vicine possibile e fornire un quadro giuridico chiaro e coerente per i consumatori e i venditori.
Le due direttive si fondano sul principio dell’armonizzazione massima, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni. Tuttavia, su taluni aspetti, per i paesi dell’UE è previsto un certo margine per andare oltre dette prescrizioni, allo scopo soprattutto di mantenere il grado di protezione dei consumatori già in vigore a livello nazionale.
Nella direttiva sul contenuto digitale i principali elementi del compromesso riguardano:
i rimedi per mancata fornitura e difetto di conformità: il compromesso prevede che ai fornitori sia concessa una “seconda possibilità” in caso di mancata fornitura prima che il contratto possa essere risolto
i limiti temporali per la responsabilità del fornitore: per tenere conto delle differenze a livello nazionale, il testo di compromesso non armonizza pienamente i termini di prescrizione o i periodi di garanzia, ma stabilisce che la responsabilità del fornitore in caso di difetti di conformità non può essere inferiore a due anni
il diritto di recedere da contratti a lungo termine: le istituzioni hanno convenuto di eliminare tale questione dall’ambito di applicazione della direttiva
Nella direttiva sulla vendita di beni alcuni degli elementi del testo di compromesso riguardano:
l’ambito di applicazione della direttiva: entrambe le istituzioni hanno convenuto che i prodotti con un elemento digitale (ad es. i frigoriferi intelligenti) siano regolamentati soltanto tramite la direttiva sulla vendita di beni;
le norme concernenti l’obbligo di aggiornamento del contenuto digitale incorporato in un bene: le disposizioni sono state sostanzialmente riformulate in modo da avvicinarle a quelle della direttiva sul contenuto digitale. Il compromesso finale prevede l’obbligo per il venditore di fornire aggiornamenti per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in funzione del tipo e della destinazione dei prodotti. In alcuni casi può essere previsto un periodo di tempo fisso;
le norme sul difetto di conformità restano in gran parte invariate rispetto alla posizione del Consiglio. Queste danno agli Stati membri la possibilità di introdurre l’obbligo, per il consumatore, di notificare al venditore un difetto di conformità entro due mesi;
le norme sul termine dei periodi di garanzia e sull’onere della prova restano invariate rispetto alla posizione del Consiglio;
la garanzia di durabilità: il compromesso include disposizioni su garanzie di durabilità aggiuntive per i consumatori, oltre alla garanzia legale che rimane obbligatoria per 2 anni
Prossime tappe
Una volta che l’accordo provvisorio sarà stato confermato dalle due istituzioni (per il Consiglio, questo spetterà ai rappresentanti permanenti dell’UE in sede di Coreper), il testo sarà messo a punto dai giuristi-linguisti prima di essere formalmente adottato, molto probabilmente prima della fine della legislatura del Parlamento.