Tra cento giorni il Regno Unito lascerà l’Unione europea. K metro 0 – Bruxelles – Visto il clima di continua incertezza che, nel Regno Unito, aleggia sulla ratifica dell’accordo di recesso concordato con l’UE il 25 novembre 2018 e tenuto conto dell’invito del Consiglio europeo (articolo 50) della scorsa settimana ad intensificare i lavori per prepararsi alla
Tra cento giorni il Regno Unito lascerà l’Unione europea.
K metro 0 – Bruxelles – Visto il clima di continua incertezza che, nel Regno Unito, aleggia sulla ratifica dell’accordo di recesso concordato con l’UE il 25 novembre 2018 e tenuto conto dell’invito del Consiglio europeo (articolo 50) della scorsa settimana ad intensificare i lavori per prepararsi alla Brexit prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili, la Commissione europea ha iniziato ieri ad attuare il suo piano di emergenza in caso di “nessun accordo”. Essa mantiene così il suo impegno ad adottare tutte le proposte necessarie in tale evenienza entro fine anno, come indicato nella seconda comunicazione sui preparativi alla Brexit del 13 novembre 2018.
Il pacchetto comprende 14 misure in un numero limitato di settori in cui l’ipotesi di un mancato accordo avrebbe gravi conseguenze per i cittadini e per le imprese dell’UE a 27, in particolare i servizi finanziari, il trasporto aereo, le dogane e la politica in materia di clima.
La Commissione ritiene essenziale ed urgente adottare oggi queste misure per far sì che i provvedimenti di emergenza necessari possano entrare in vigore il 30 marzo 2019 e limitare, in tal modo, i danni più rilevanti che deriverebbero da una Brexit senza accordo nei suddetti settori.
Si tratta di misure che non mitigheranno né saranno in grado di attutire l’impatto generale di un mancato accordo, né tantomeno compenseranno in alcun modo la mancanza di preparazione dei soggetti interessati. Esse non ricreeranno di certo tutti i vantaggi dell’appartenenza all’UE né le condizioni fissate per un eventuale periodo di transizione, previste dall’accordo di recesso. Le misure in questione, che si limitano a settori specifici in cui è assolutamente necessario tutelare gli interessi vitali dell’UE e in cui non è di per sé sufficiente prevedere misure preparatorie, saranno, in linea di massima, di natura temporanea e di portata limitata e saranno adottate unilateralmente dall’UE. Le misure citate tengono conto delle discussioni con gli Stati membri e si aggiungono alle misure preparatorie già adottate, definite nelle due precedenti comunicazioni sui preparativi alla Brexit.
Nelle prossime settimane la Commissione continuerà ad attuare il suo piano di emergenza, verificherà la necessità di ulteriori azioni e continuerà a sostenere gli Stati membri nel loro lavoro di preparazione.
Prima di tutto i diritti dei cittadini: diritto di soggiorno e coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
Per tutta la durata dei negoziati e in tutte le attività di preparazione e di emergenza in caso di uscita senza accordo, la Commissione ha messo costantemente al primo posto i cittadini. La comunicazione di oggi invita gli Stati membri ad adottare un approccio generoso rispetto ai diritti dei cittadini del Regno Unito nell’UE, purché il Regno Unito faccia altrettanto.
In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che i cittadini del Regno Unito legalmente soggiornanti nell’UE alla data del recesso continuino a essere considerati tali anche dopo tale data. Nel concedere lo status di soggiorno temporaneo, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio pragmatico. Va ricordato che la Commissione ha già adottato una proposta di regolamento che esenta i cittadini del Regno Unito dall’obbligo del visto, a condizione che anche i cittadini dell’UE godano della stessa esenzione nel Regno Unito.
Per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la Commissione ritiene necessario che gli Stati membri adottino tutte le misure possibili per garantire la certezza del diritto e tutelare i diritti acquisiti dai cittadini dell’UE a 27 e dai cittadini del Regno Unito che abbiano esercitato il loro diritto di libera circolazione prima del 30 marzo 2019.
Regolamentazioni settoriali
Servizi finanziari
Dopo un attento esame dei rischi per il settore finanziario nell’ipotesi di un’assenza di accordo, la Commissione ha constatato la necessità di adottare soltanto un numero limitato di misure di emergenza per salvaguardare la stabilità finanziaria nell’UE a 27.
La Commissione, pertanto, ha adottato oggi i seguenti atti:
una decisione di equivalenza di carattere temporaneo e sottoposta a condizioni, per un periodo determinato limitato a 12 mesi, al fine di garantire che non vi sia alcuna interruzione immediata nella compensazione centrale dei derivati;
una decisione di equivalenza di carattere temporaneo e sottoposta a condizioni, per un periodo determinato limitato a 24 mesi, al fine di garantire che non vi sia alcuna interruzione dei servizi centrali di deposito titoli per gli operatori dell’UE che attualmente utilizzano operatori del Regno Unito;
due regolamenti delegati miranti a facilitare la novazione, per un periodo di tempo determinato di 12 mesi, di alcuni contratti derivati fuori borsa, qualora un contratto sia trasferito da una controparte del Regno Unito a una controparte dell’UE a 27.
Trasporti
La Commissione ha adottato ieri due misure che eviteranno la totale interruzione del traffico aereo tra l’UE e il Regno Unito in caso di mancato accordo. Tali misure garantiranno solo la connettività di base e non conferiranno in alcun modo i notevoli vantaggi derivanti dall’adesione al cielo unico europeo. Esse saranno subordinate al conferimento di diritti equivalenti ai vettori aerei dell’UE e alla garanzia di condizioni di concorrenza eque da parte del Regno Unito.
Una proposta di regolamento mirante ad assicurare temporaneamente (per 12 mesi) la prestazione di alcuni servizi di trasporto aereo tra il Regno Unito e l’UE;
una proposta di regolamento mirante a prorogare temporaneamente (per 9 mesi) la validità di alcune licenze riguardanti la sicurezza aerea.
La Commissione ha inoltre adottato una proposta di regolamento che permette temporaneamente (per 9 mesi) agli operatori del Regno Unito di trasportare merci nell’UE, a condizione che il Regno Unito garantisca gli stessi diritti ai trasportatori di merci su strada dell’UE, nel rispetto di condizioni di concorrenza eque.
Dogane ed esportazione di merci
Nell’ipotesi di un’uscita senza accordo, alle merci che circolano tra l’UE e il Regno Unito si applicheranno tutte le normative dell’UE pertinenti in materia di importazione ed esportazione di merci. La Commissione ha adottato oggi le seguenti misure tecniche:
un regolamento delegato mirante ad includere i mari che bagnano il Regno Unito nelle disposizioni sui limiti di tempo entro i quali occorre presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza prima dell’uscita o dell’entrata nel territorio doganale dell’Unione;
una proposta di regolamento mirante ad aggiungere il Regno Unito all’elenco dei paesi per i quali l’autorizzazione generale di esportazione di prodotti a duplice uso è valida in tutto il territorio dell’UE.
È tuttavia fondamentale che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere in grado di applicare il codice doganale dell’Unione e le norme pertinenti in materia di imposizione indiretta nei confronti del Regno Unito.
Politica dell’UE in materia di clima
Nel settore della legislazione dell’UE in materia di clima, la Commissione ha adottato oggi i seguenti atti miranti a garantire che un’eventuale uscita senza accordo non pregiudichi il corretto funzionamento né l’integrità ambientale del sistema di scambio di quote di emissioni:
una decisione della Commissione volta a sospendere temporaneamente per il Regno Unito l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, la vendita all’asta e lo scambio di crediti internazionali a decorrere dal 1º gennaio 2019;
una decisione di esecuzione mirante a consentire l’assegnazione di una quota annua adeguata alle imprese del Regno Unito per l’accesso al mercato dell’UE a 27 (fino al 31 dicembre 2020);
un regolamento di esecuzione mirante a garantire che, nel comunicare i dati, le imprese operino una distinzione tra il mercato dell’UE e il mercato del Regno Unito al fine di consentire, in futuro, la corretta assegnazione delle quote.
Programma PEACE
La Commissione ha ribadito oggi il suo impegno a garantire che gli attuali programmi tra le contee situate al confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord possano proseguire, indipendentemente dagli scenari che potrebbero prospettarsi. Data l’importanza, la Commissione ha presentato oggi una proposta di regolamento riguardante la prosecuzione del programma PEACE nell’Irlanda del Nord fino alla fine del 2020, nell’ipotesi di un mancato accordo. Per il periodo successivo al 2020, la Commissione ha già proposto, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, la continuazione e il potenziamento del sostegno transfrontaliero per la pace e la riconciliazione nelle contee situate al confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
Altri settori
La Commissione ha inoltre adottato un regolamento delegato mirante ad inserire il Regno Unito negli elenchi statistici riguardanti la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all’estero.
Prossime tappe
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a garantire l’adozione degli atti legislativi proposti, affinché essi siano in vigore entro il 29 marzo 2019. Pone inoltre all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio l’importanza che gli atti delegati entrino in vigore il più rapidamente possibile. Per gli atti delegati, il normale periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è compreso, di norma, tra i due e i tre mesi (due mesi per il regolamento delegato sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni pre-partenza; tre mesi per il regolamento delegato relativo all’inserimento del Regno Unito negli elenchi statistici dell’UE; al massimo tre mesi per i regolamenti delegati su alcuni tipi di contratti, compresi i derivati fuori borsa). Per maggiori informazioni sui tempi minimi per l’adozione di tali atti giuridici, consultare l’allegato 5 disponibile cliccando qui. Gli atti delegati possono entrare in vigore prima, se il Parlamento europeo e il Consiglio informano entrambi la Commissione, entro la fine del periodo di controllo, che non intendono sollevare obiezioni in merito.
Contesto
Il 14 novembre 2018, i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato i termini dell’accordo di recesso. Il 22 novembre 2018 la Commissione ha approvato l’accordo di recesso completato. Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha approvato l’accordo di recesso e ha invitato la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per fare in modo che l’accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, così da garantire un recesso ordinato.
Il 5 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell’accordo di recesso. Ai fini dell’entrata in vigore dell’accordo, il Consiglio deve ora autorizzare la firma del testo a nome dell’Unione e, successivamente, il Parlamento europeo dovrà dare la sua approvazione prima che il Consiglio possa concludere l’accordo. L’accordo di recesso dovrà essere ratificato dal Regno Unito, conformemente alle norme costituzionali di quest’ultimo.
La ratifica dell’accordo di recesso continua ad essere l’obiettivo e la priorità della Commissione. Come sottolineato dalla Commissione nella prima comunicazione sui preparativi alla Brexit del 19 luglio 2018, qualunque sia lo scenario prospettato la scelta del Regno Unito di uscire dall’Unione europea causerà un grande sconvolgimento.
I soggetti interessati e le autorità nazionali e dell’UE devono perciò prepararsi a due principali evenienze:
se l’accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi;
se l’accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario del “nessun accordo” o del “precipizio”.
Nel corso dell’ultimo anno la Commissione ha pubblicato 78 avvisi, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE, sui preparativi settoriali necessari per informare i cittadini delle conseguenze che risulterebbero da un recesso del Regno Unito in assenza di specifico accordo. Ha inoltre organizzato discussioni tecniche relative ai preparativi alla Brexit con gli Stati membri dell’UE a 27 sia su questioni generali che su misure specifiche di ordine settoriale, giuridico e amministrativo. Le slide utilizzate in questi seminari tecnici sono disponibili online.