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Il Decreto Dignità dopo le modifiche apportate dalla Legge di Conversione

Il Decreto Dignità dopo le modifiche apportate dalla Legge di Conversione

K metro 0 – Roma – L’entrata in vigore del Decreto Dignità il 14.07.2018 ha determinato rilevanti novità in materia di lavoro, in particolare con riferimento ai contratti a termine, ai contratti in somministrazione a termine, alle tutele previste per il licenziamento illegittimo. Il Decreto è stato convertito in legge, con modifiche, dalla Legge di

K metro 0 – Roma – L’entrata in vigore del Decreto Dignità il 14.07.2018 ha determinato rilevanti novità in materia di lavoro, in particolare con riferimento ai contratti a termine, ai contratti in somministrazione a termine, alle tutele previste per il licenziamento illegittimo. Il Decreto è stato convertito in legge, con modifiche, dalla Legge di conversione n. 96/2018, che è entrata in vigore in data 12.08.2018.

Di seguito si riporta una breve sintesi degli aspetti più rilevanti – in materia di lavoro – del Decreto Dignità, come convertito in legge dalla L. n. 96/2018.

Contratto a tempo determinato

a) Reintroduzione della causale: Il contratto a termine privo di causale sarà ammesso solo per contratti di durata non superiore a 12 mesi. L’instaurazione di un contratto a termine di durata superiore, così come la stipula di proroghe che determinino il superamento dei 12 mesi o l’instaurazione di un nuovo contratto a termine sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee che rientrino in una delle seguenti casistiche:

Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle suddette motivazioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

b) Riduzione durata massima del contratto: la durata complessiva (quindi anche per effetto di successione di più contratti) dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 24 mesi (precedentemente erano 36). Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

c) Riduzione numero di proroghe: il numero massimo di proroghe ammesse è 4 (precedentemente erano 5). Qualora il limite delle 4 proroghe sia superato, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Le disposizioni di cui sopra (punti a, b, c) non si applicano ai rinnovi e alle proroghe stipulati fino al 31.10.2018, con la conseguenza che fino a tale data continua a trovare applicazione la precedente normativa (a-causalità, durata massima 36 mesi, 5 proroghe) e non si applicano ai contratti stagionali.

d) Aumento del costo del lavoro: ogni rinnovo (stipula di un nuovo contratto, mentre resta esclusa la proroga) comporta un incremento del costo del lavoro consistente nell’aumento di 0,5 punti dell’aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro. Tale aumento non si applica ai contratti stagionali (limitatamente alle attività stagionali definite dalla legge e non anche quelle definite dai contratti collettivi).

Contratti di somministrazione a tempo determinato:

a) Estensione della disciplina dei contratti a termine a quelli in somministrazione: le norme che regolano il contratto a termine, incluse le novità introdotte e sopra descritte, divengono applicabili anche alle missioni derivanti da contratti di somministrazione a termine.

b) Limite quantitativo all’utilizzo di contratti in somministrazione a termine: salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Si ricorda, soprattutto alla luce di questa modifica normativa, di comunicare l’eventuale utilizzo di lavoro in somministrazione per una corretta elaborazione del payroll.

c) Reintroduzione della fattispecie di “somministrazione fraudolenta”: quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Sanzioni per licenziamento illegittimo e offerta conciliativa post licenziamento

a) Incremento del valore minimo e massimo dell’indennizzo economico (aziende sopra i 15 dipendenti): al lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato a far data dal 7.03.2015 e licenziato con modalità e motivazioni che, pur essendo illegittimi, non fanno venir meno l’efficacia del recesso è dovuto un indennizzo economico incluso tra le 6 e le 36 mensilità (precedentemente era tra le 4 e le 24 mensilità).

b) Incremento del valore minimo e massimo dell’importo previsto per l’offerta conciliativa: In caso di licenziamento dei lavoratori assunti a far data dal 7.03.2015 il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio, può offrire al lavoratore un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità per  ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità (in precedenza era 2 e 18).

Agevolazione contributiva per gli anni 2019-2020

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020assumeranno lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Estensione applicazione prestazioni occasionali (PRESTO)

Viene estesa l’applicazione dei PRESTO nell’ambito del lavoro agricolo e in riferimento alle aziende alberghiere che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.

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