fbpx

Privacy, trasparenza amministrativa e sicurezza generale

Privacy, trasparenza amministrativa e sicurezza generale

K metro 0 – Al crepuscolo del secolo XX , si è affermato in Italia un modo nuovo di intendere i rapporti fra lo Stato ed il cittadino, posto in condizione di poter verificare la correttezza dell’agire dell’apparato pubblico nel suo insieme, in ossequio al c.d. principio di “trasparenza”, che tuttavia non può incidere su

K metro 0 – Al crepuscolo del secolo XX , si è affermato in Italia un modo nuovo di intendere i rapporti fra lo Stato ed il cittadino, posto in condizione di poter verificare la correttezza dell’agire dell’apparato pubblico nel suo insieme, in ossequio al c.d. principio di “trasparenza”, che tuttavia non può incidere su quello –altrettanto essenziale per la civile convivenza- della riservatezza, che deve tutelare la propria vita privata ed i propri dati personali, meglio nota con l’abusata parola di privacy.

Come garantire dunque l’equilibrio fra due valori entrambi riconducibili alla Costituzione? (la trasparenza all’art.97, concernente l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione; la riservatezza all’art.2, riguardante i diritti inviolabili dell’uomo, nonché all’art.3, che contempla la dignità sociale). Partiamo dall’accesso ai documenti pubblici, dove la regola generale – esclusi i c.d. dati sensibili- è che ciascuno possa visionare le informazioni che lo riguardano, ma non quelli altrui,  salvo che vi sia una motivazione qualificata, come quella di dover tutelare in sede giudiziaria i propri interessi protetti.

 Il diritto di accesso ai propri dati può esercitarsi senza alcun obbligo di doverne specificare le ragioni; mentre se è indirizzato a visionare documenti della P.A. o di altri soggetti, occorre motivarne la richiesta in base a situazioni giuridicamente rilevanti.
Particolari e più intense guarentigie la legge ha disposto a tutela dei dati concernenti la salute e la vita sessuale, nonché quelli giudiziari: l’accesso ai medesimi è consentito solo se il diritto da far valere in via amministrativa o giudiziaria, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Nel rapporto fra Stato ed individuo, essendo determinate attività istituzionali (come ad esempio quelle tributarie, amministrative o giudiziarie ), volte a garantire il buon funzionamento degli apparati pubblici nel loro insieme al servizio della collettività, tali attività prevalgono doverosamente sulla tutela dei dati del singolo individuo, poiché – altrimenti – qualunque malandrino avrebbe facile buon gioco nell’ eccepire contro eventuali indagini esperite sul suo conto, la tutela della privacy.
La fin troppo dettagliata casistica prevista dal Codice della privacy, concerne in ultima analisi una riservatezza che deve “cedere il passo” a dei valori costituzionalmente preminenti, riconducibili più in generale alla salvaguardia dello Stato democratico nel suo insieme, presidio ultimo esso stesso di ogni concreto esercizio di libertà.

Il motto “gli onesti che non hanno nulla da nascondere, non hanno nulla da temere”, si giustifica solo nelle dittature occhiute, ma non nei sistemi liberal-democratici.
Veniamo ad alcuni esempi da tenere presente: in gran parte delle strade dove si cammina, in Italia ed all’estero, vi sono delle telecamere ( peraltro provvidenziali nella prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in tema di circolazione stradale); ovunque proliferano banche dati dalle quali è possibile ricostruire  abitudini, interessi, spostamenti e relazioni delle persone.

I telefoni cellulari, al pari dei computer, possono essere utilizzati per la “tracciabilità” dei movimenti di chi li possiede e possono essere facilmente violati, onde la miglior protezione della propria riservatezza è data dall’adozione di comportamenti di prudenza. Ma ciò non basta più: occorre la forza dello Stato a tutela della dignità del cittadino, altrimenti esposto al rischio della “gogna mediatica”, per ridare forza alla libertà individuale ed al rispetto, contro l’abusiva acquisizione di notizie sulla vita privata del singolo, ed avverso la loro divulgazione fraudolenta, che se possono soddisfare malsane curiosità dei cultori delle chiacchiere da caffè dello sport, distruggono la reputazione di quanti sono rei solo di aver conseguito una pubblica notorietà.

di Tito Lucrezio Rizzo

Condividi su:

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Che tempo fa



Condividi su: